La posizione delle Autorità Sciite sulle armi di distruzione di massa
Introduzione
Le armi di distruzione di massa sono un fenomeno relativamente nuovo negli affari internazionali e pertanto nei secoli passati nella giurisprudenza islamica, compresa quella sciita, questo argomento non è stato trattato nello specifico. La giurisprudenza islamica possiede comunque dei principi generali ben stabiliti che possono essere applicati al riguardo. Questi principi possono essere usati, e lo sono stati, come basi di responsi giuridico-religiosi (fatawa) (1) sulle armi di distruzione di massa da parte di sapienti musulmani contemporanei, tra i quali l’Imam Khamenei ed altri prominenti giurisperiti.
I più prominenti principi generali che possono essere applicati alle armi di distruzione di massa sono quelli che regolano la differenziazione degli obiettivi, la protezione dell’ambiente e la garanzia di sicurezza e protezione ai non combattenti durante la guerra e i conflitti.
Poiché per definizione le armi di distruzione di massa sono indiscriminate – non distinguendo tra obiettivi civili e militari -, e poiché hanno un impatto distruttivo e a lungo raggio sulla terra e l’ambiente e mettono in pericolo la salute di ognuno, inclusa quella delle future generazioni, è facile rinvenire molti principi generali saldamente stabiliti dalla giurisprudenza islamica, e da quella sciita in particolare, applicabili alle armi di distruzione di massa. Al riguardo si può fare riferimento alle opere ed alle fatawa risalenti a più di mille anni fa.
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Responsi giuridico-religiosi tradizionali sciiti sulle armi non convenzionali
Nei primi responsi giuridico-religiosi islamici, ed in particolare in quelli emessi da sapienti sciiti, i musulmani hanno proibito l’utilizzo del veleno in tempo di guerra o la contaminazione dell’acqua potabile dei nemici con il veleno. L’effetto indiscriminato del veleno venne presentato come base giuridica per questa decisione. Prominenti e autorevoli giurisperiti sciiti, più di mille anni fa, hanno affermato che il veleno agisce indiscriminatamente e non distingue tra combattenti e civili. Essi hanno inoltre sostenuto che esso ha un impatto distruttivo sull’ambiente e sulle creature viventi. Applicando gli stessi principi che sono stati utilizzati per proibire esplicitamente l’utilizzo di veleno in guerra, si può facilmente stabilire che anche l’utilizzo di armi belliche più recenti con impatti e conseguenze simili – quali le armi chimiche, biologiche e nucleari – è proibito nella dottrina e nella tradizione giuridica islamica.
Ci sono molte Tradizioni (hadith) del Profeta Muhammad (S) che proibiscono esplicitamente l’utilizzo del veleno contro i politeisti (mushrikin) (2) e i loro territori (3). E’ quindi evidente che i responsi giuridico-religiosi contemporanei, che vietano l’utilizzo delle armi di distruzione di massa, sono basati su principi antichi quanto la Shariah (Legge Sacra) stessa. Sin dall’epoca dei primi trattati di giurisprudenza islamica compilati dai sapienti sciiti degli inizi, le norme che regolavano l’utilizzo di vari mezzi bellici disponibili a quel tempo erano descritte in trattati riguardanti il concetto di Jihad.
A questo riguardo si può fare riferimento ad Abu Jafar Muhammad ibn Hasan Tusi, conosciuto più popolarmente come Shaykh Tusi, considerato tra i più prominenti sapienti sciiti di tutti i tempi e che visse nell’XI° secolo d.C. (V° secolo dopo dell’Egira del calendario islamico). Nella sua opera “Al-Nihayah fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatawa” (Descrizione concisa della Legge Islamica e dei responsi giuridici) Shaykh Tusi afferma che:
«یَجوزُ قِتال الکُفّارِ بِسائر ِاَنواعِ القَتل، الّا السّم؛ فَانّه لا یَجوز ان یلقی فی بِلادِهم السّم»
“E’ permesso combattere i miscredenti utilizzando ogni tipo di strumento mortale ad eccezione del veleno. Diffondere veleno nella loro terra non è permesso”.
La decisione religiosa di Shaykh Tusi, emessa mille anni fa, è stata riconosciuta e condivisa da numerosi altri sapienti che hanno emanato responsi giuridici (fatawa) nei loro stessi trattati. Tra questi dotti, sono degne di menzione le loro seguenti opere:
– Kitab al-Sara’ir (5) di Muhammad bin Īdris al-Hīllī, conosciuto anche come Ibn Īdris;
– Ghunīyat-al-Nuzū‘ ilā ‘Ilmay-al-Usūl va’l-Furū (6) di Alī bin Zuhrah bin Husayn Halabī conosciuto anche come Ibn Zuhrah;
– Al-Mukhtasar al-Nāfi’ fi fīqh al-Imāmīya (7) di Muhaqqiq al-Hilli
– Al-Durus Al-Sharāiyeh (8) di Shaykh Shamseddin Muhammad Makkī al-Āmilī, conosciuto anche come Al-Shahid Al-Awwal;
– Al-Maqāsid fī Shar al-Qawā’id (9), di Alī ibn al-Husayn Muhaqqiq al-Thānī.
Le sentenze religiose di tutti questi prominenti sapienti contengono il divieto condizionale e soprattutto assoluto dell’uso di armi non convenzionali che colpiscono indiscriminatamente. Va tenuto a mente che la proibizione assoluta sottolinea l’illiceità di simili armi anche nel caso in cui possano portare alla vittoria dei musulmani in guerra.
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Responsi giuridici contemporanei sulle armi di distruzione di massa
Tra i sapienti musulmani contemporanei, l’eminente giurisperito di base a Najaf, lo scomparso Grande Ayatullah Khoei (morto nel 1992, n.d.t.) e la maggioranza dei suoi studenti hanno emesso responsi giuridico-religiosi che impongono restrizioni in relazione ai mezzi e armi di guerra, il ché può essere interpretato direttamente come proibizione dell’utilizzo di armi di distruzione di massa (10).
Molti dei Grandi Ayatullah sciiti viventi (11) hanno emesso il loro responso su questo argomento, che generalmente coincide con la fatwa contro le armi di distruzione di massa – che include la proibizione del loro sviluppo, stoccaggio e utilizzo – emessa dalla Guida della Rivoluzione Islamica, il Grande Ayatullah Khamenei. Di seguito alcune delle fatawa relative alle armi di distruzione di massa emesse da eminenti autorità islamiche sciite:
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Grande Ayatullah Makarem Shirazi
“Come la Guida Suprema (l’Imam Khamenei, n.d.t.), che ha dichiarato le armi nucleari haram (proibite), anche io in quanto Marja Taqlid ritengo illecite armi proibite.” (12).
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Grande Ayatullah Javadi Amoli
“I sapienti non ritengono lecito il possesso e lo sviluppo di armi atomiche e di distruzione di massa ed hanno emesso sentenze religiose al riguardo” (13).
“Le uccisioni di massa e i genocidi sono proibiti dalle religioni divine” (14).
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Grande Ayatullah Sobhani
“Visti i principi dell’Islam riguardo gli esseri umani ed il rispetto che nutrono per l’umanità, l’utilizzo delle armi atomiche è assolutamente proibito – anche a scopo dissuasivo” (15).
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Grande Ayatullah Nuri Hamedani
“Non permettiamo l’utilizzo di armi nucleari” (16).
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Grande Ayatullah Imam Khamenei
Il Grande Ayatullah Khamenei, la Guida della Rivoluzione Islamica, ha annunciato in numerose occasioni la sua comprensione giuridica e conclusione legale in relazione a questo argomento.
L’Imam Khamenei ha per esempio affermato quanto segue:
“A nostro parere, oltre alle armi nucleari, anche altri tipi di armi di distruzione di massa come quelle chimiche e biologiche rappresentano una seria minaccia all’umanità. Noi dichiariamo l’utilizzo di queste armi come proibito (haram) e dichiariamo un dovere pubblico la protezione dell’umanità da questo grande disastro” (17).
“Noi non crediamo nelle armi e bombe atomiche, né le cerchiamo. In base ai nostri principi religiosi l’utilizzo delle armi di distruzione di massa è assolutamente proibito e inammissibile. Esso equivale alla distruzione della popolazione e della terra, che il Sacro Corano proibisce” (18).
“La Nazione iraniana si è opposta a simili armi in base ai suoi principi islamici, e alla prudenza e razionalità” (19).
“Noi non vogliamo le bombe atomiche, e ci siamo opposti anche al possesso di armi chimiche” (20).
“Vi è inoltre il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, che ognuno ha accettato, incluso l’Iran” (21).
“La Repubblica Islamica dell’Iran ha ripetutamente annunciato di essere contro l’uso e sviluppo di armi nucleari in accordo ai suoi principi e alla giurisprudenza islamica” (22).
E’ quindi evidente che il responso giuridico-religioso del Grande Ayatullah Khamenei contro le armi nucleari è profondamente radicato nella giurisprudenza islamica, e non costituisce nulla di innovativo o originale.
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NOTE
1) “Fatawa” è la formula plurale di “Fatwa”, il responso che un sapiente esperto (faqih) emette nell’ambito della giurisprudenza islamica.
2) Nei testi islamici il termine “politeisti” (mushrikin) è utilizzato in riferimento a coloro che non credono in alcuna religione divina.
3) Cfr. Per esempio, Shaykh Hur Amili, Wasail al-Shi’a, Istituto Aal Al-Bayt, Qom, 1414 H. Volume 15, Abwab Jihad al-Ado (I capitoli sul Jihad con il nemico), Capitolo 16, Page 62.
4) Muhammad Ibn Hassan Tusi, Al-Nihaya fi mujarrad al-fiqh wa l-fatawi, Dar al-Kutub al-Arabi, Beirut, prima edizione, 1390 H, Volume 1, Page 293.
5) Muhammad Ibn Idrīs al-Hillī, Kitab al-Sara’ir, Istituto di Pubblicazioni Islamiche, Qom, seconda edizione, 140 H, Volume 2, Page 70
6) Hamza bin Ali Ibn Zuhrah, Ghuniyat-al-Nuz ila Ilmi-al-Usul wal-Furu, Istituto Imam Sadiq, Qom, prima edizione, 1417 H, Page 201
7) Abulqasim Najm al-din Jafar ibn Muhammad ibn al-Hassan al-Hilli, Al-Mokhtasar an-Nafi’ Fi Fiqh al-Imamiyah, Libreria Mostafavi, Qom, Bi Ta, Pag. 211
8) Shams al-Din Muhammad ibn Makki al-Amili (Ash-Shahid Al-Awwal), Al-Durus Al-Sharaiyeh Fi Fiqh al-Imamiyah, Istituto Pubblicazioni Islamiche, Qom, prima edizione, 1417 H, Volume 2, Pag. 32
9) Ali ibn al-Husayn al-Kurki (Muhaqqiq al-Thani), Jami al-Maqasid Fi Sharh al-Qawaid, Istituto Aal Al-Bayt, Beirut, 1st, 1411 H, Volume 3, Page 385
10) Seyyed Abulqasim al-Khoei, Minhaj ul-Salihin, Madinat-ul-Ilm, Qom, 28, 1410 H, Volume 1, Page. 372 e 373. Cfr. Anche le annotazioni al Minhaj ul-Salihin di altre alte autorità giuridiche (Maraji) come dagli studenti del Grande Ayatullah Khoe’i.
11) Ad essi ci si riferisce comunemente come “Fonti di Imitazione” (marāji al-taqlid), intendendo con ciò che i musulmani sciiti possono seguire i loro responsi giuridici.
12) IRNA, 22 Dicembre 2013
13) Fars News, 19 Febbraio 2014
14) Fars News, 19 Febbraio 2014
15) IRNA, 16 Maggio 2014
16) IRNA, 2 Ottobre 2013
17) IRNA, 16 Aprile 2010
18) IRNA, 19 Febbraio 2010
19) IRNA, 3 Giugno 2008
20) IRNA, 21 Marzo 2003
21) IRNA, 1 Luglio 2004
22) IRNA, 30 Agosto 2012
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Sunto di un articolo presentato dall’Hujjatulislam Abolqasem Alidust alla Conferenza sulla “Giurisprudenza Nucleare”, Teheran, Marzo 2014
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Traduzione a cura di Islamshia.org © E’ autorizzata la riproduzione citando la fonte